Statuto CAI ULE
CLUB ALPINO ITALIANO
SEZIONE UNIONE LIGURE ESCURSIONISTI
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Allegato “B” alla Raccolta N.18258
STATUTO
TITOLO I
DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA
Articolo 1
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È costituita, con sede in Genova, l’associazione denominata “CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione UNIONE LIGURE ESCURSIONISTI” e sigla C.A.I. – U.L.E. GENOVA; essa si identifica con l’associazione fondata in Genova il 1 o Agosto 1931, in seno all’Unione Ligure Escursionisti ivi fondata il 28 Aprile 1914, mantenendo la medesima denominazione (qui di seguito: “l’Associazione”)
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L’Associazione ha durata illimitata.
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L’anno sociale decorre dal 1 o Gennaio al 31 Dicembre.
Articolo 2
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L’Associazione è una sezione del Club Alpino Italiano (C.A.I.) di cui fa parte a tutti gli effetti come struttura periferica ed è soggetto di diritto privato.
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Fa parte integrante della Sezione U.L.E. la Sottosezione di Sestri Ponente
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Gli iscritti alla Associazione sono di diritto soci del C.A.I.
TITOLO II
SCOPI E FUNZIONI
Articolo 3
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L’Associazione ha per scopo la pratica dell’alpinismo in ogni sua manifestazione, la promozione e diffusione in ambito ligure della conoscenza e 10 studio delle montagne, specialmente quelle italiane, la tutela del loro ambiente naturale e più in generale, l’Associazione persegue principalmente fini di promozione sociale anche sotto il profilo solidaristico.
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L’Associazione non ha scopi di lucro, è indipendente, apartitica, aconfessionale ed è improntata a principi di democraticità.
Articolo 4
- Per conseguire gli scopi indicati all’art.3, nell’ambito delle norme statutarie e regolamentari del C.A.I., del Gruppo Regionale, nonché delle deliberazioni adottate dall’assemblea dei Delegati, l’Associazione provvede:
a) alla realizzazione, alla manutenzione ed alla gestione di rifugi alpini e bivacchi;
b) al tracciamento, alla realizzazione ed alla manutenzione dei sentieri, delle opere alpine e delle attrezzature alpinistiche anche in collaborazione con le Sezioni consorelle competenti;
c) a diffondere la frequentazione della montagna ed ad organizzare iniziative e attività alpinistiche, scialpinistiche, escursionistiche, sci di fondo escursionistiche, speleologiche, ciclo escursionistiche, naturalistiche, dell’alpinismo giovanile e di quelle ad esse propedeutiche;
d) ad indire e programmare, in accordo con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia l’organizzazione e la gestione di corsi di addestra mento per le attività di cui alla lettera c) e di quelle ad esse propedeutiche;
e) a programmare e collaborate con le apposite scuole del C.A.I. competenti in materia, per la formazione di soci dell’Associazione come istruttori ed accompagnatori, per lo svolgimento delle attività di cui alle lettere c) e d);
f) a promuovere le attività scientifiche e didattiche per la conoscenza di ogni aspetto dell’ambiente e della cultura montana.
g) a promuovere ogni iniziativa idonea alla tutela ed alla valorizzazione dell’ambiente montano;
h) ad organizzare anche in eventuale collaborazione con altre Sezioni del C.A.I., idonee iniziative tecniche per la vigilanza e la prevenzione degli infortuni nello svolgimento delle attività di cui al punto c), nonché a collaborare con il C.N.S.A.S. al soccorso di persone in stato di pericolo ed al recupero delle vittime;
i) a pubblicare il periodico sezionale denominato “C.A.I. ULE NOTIZIE” del quale è editrice e proprietaria;
l) a provvedere alla sede dell’Associazione ed alle sue dotazioni, a conservare ed arricchire la biblioteca specializzata e l’archivio cartografico e fotografico, a costituire una dotazione di materiale alpinistico e a curare e diffondere le pubblicazioni di interesse alpinistico;
m) ad assumere ogni altra iniziativa atta al conseguimento degli scopi sociali.
Articolo 5
- Nei locali della sede non possono svolgersi attività che contrastino con le attività del sodalizio. Essi non possono essere utilizzati, neppure temporaneamente da terzi, se non previo consenso del Consiglio Direttivo e in caso di urgenza, del Presidente.
TITOLO III
SOCI
Articolo 6
I soci dell’Associazione si distinguono in benemeriti – ordinari – famigliari – giovani, secondo quanto stabilito dall’art.II.3 dello Statuto del C.A.I..
I soci ordinari vitalizi registrati dal 4 ottobre 1981 rimangono iscritti al Sodalizio con i diritti e gli obblighi dei soci ordinari.
Articolo 7
Chiunque intenda divenire socio deve presentare domanda al Consiglio Direttivo, controfirmata da almeno un socio presentatore, iscritto all’ Associazione da almeno due anni compiuti; per i minori di età la domanda deve essere firmata da chi esercita la potestà. L’iscrizione è personale e non trasmissibile. Sull’ammissione decide il Consiglio Direttivo.
Il socio, con l’ammissione, si impegna ad osservare il presente Statuto e lo Statuto ed il Regolamento Generale del C.A.I., dei quali riceve copia all’atto di iscrizione; si obbliga inoltre ad osservare le delibere dell’ Assemblea dei Soci e del Consiglio Direttivo dell’Associazione.
Il socio dell’Associazione è libero di iscriversi presso altra sezione del C.A.I. In tal caso le modalità di trasferimento sono disciplinate dall’art. II.II.2, comma 7, del Regolamento Generale.
Articolo 8
L’ammissione accordata entro il 31 ottobre ha effetto per il residuo anno sociale in corso; la domanda presentata nell’ultimo bimestre dell’anno, ha effetto per l’anno successivo.
Articolo 9
Il rapporto associativo è valido per la durata dell’anno sociale e si intende rinnovato di anno in anno sociale se il socio non faccia pervenire al Consiglio Direttivo entro il 30 settembre per iscritto le proprie dimissioni o domanda di trasferimento ad altra Sezione.
Articolo 10
Il socio è tenuto a versare all’associazione:
a) la quota di ammissione, comprensiva del costo della tessera, del distintivo sociale, delle copie dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e di quello sezionale, che gli vengono consegnati all’atto dell’iscrizione;
b) la quota associativa annuale;
c) il contributo ordinario annuale per le pubblicazioni sociali e per le coperture assicurative;
d) eventuali contributi straordinari destinati a fini istituzionali.
Le somme dovute di cui ai punti b), c), d), del comma precedente devono essere versate entro il 31 marzo di ogni anno.
Il socio è considerato moroso se non rinnova la propria adesione versando la quota associativa annuale entro il 31 marzo di ciascun anno sociale; l’accertamento della morosità è di competenza del Consiglio Direttivo dell’Associazione; non si può riacquistare la qualifica di socio, mantenendo l’anzianità di adesione, se non previo pagamento all’Associazione delle quote associative annuali arretrate. Il socio di cui sia stata accertata la morosità perde tutti i diritti spettanti ai soci.
Trascorso il termine della chiusura annuale del tesseramento, se la morosità perdura per oltre un biennio, il Consiglio Direttivo dichiara la morosità del socio e la decadenza da tale sua qualità, dandogliene comunicazione.
Articolo 11
I diritti e doveri del socio sono quelli stabiliti nell’art. Il.4 dello Statuto del C.A.I. e nel Titolo Il – Capo IV del Regolamento Generale del C.A.I.
I soci, purché maggiorenni, hanno il diritto di voto nelle Assemblee dell’associazione ed il diritto di esercitarvi l’elettorato attivo e passivo, nonché di assumere incarichi nel C.A.I., secondo l’ordinamento della struttura centrale e delle strutture periferiche.
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione anche nel caso di suo scioglimento e liquidazione.
Non è ammessa la distribuzione ai soci, anche parziale ed in qualunque forma, di utili o avanzi di gestione nonché di fondi o riserve o quote del patrimonio dell’Associazione.
Il socio può dimettersi dal Club Alpino Italiano in qualsiasi momento; le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo dell’Associazione, sono irrevocabili ed hanno effetto immediato, senza restituzione dei ratei della quota sociale versata.
La partecipazione alla vita associativa si estende a tutta la durata del rapporto sociale.
Non sono ammesse iniziative dei soci in nome del C.A.I. se non da questo autorizzate a mezzo dei suoi organi competenti; non sono altresì ammesse iniziative o attività dei soci in concorrenza o in contrasto con quelle ufficiali programmate dal C.A.I.
Tutte le prestazioni fornite dai soci sono gratuite.
Articolo 12
La qualifica di socio si perde per estinzione della persona giuridica che abbia conseguito iscrizione come socio benemerito o per morte del socio; per dimissioni, per morosità o per provvedimento disciplinare.
Articolo 13
Il Consiglio Direttivo può adottare nei confronti del socio che tenga un contegno contrastante con i principi informatori dell’associazione e con le regole della corretta ed educata convivenza, i provvedimenti dell’ammonizione o della sospensione dalle attività sociali per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può deliberare la radiazione.
Contro i provvedimenti disciplinari il socio può presentare ricorso al Collegio dei Probiviri a norma dell’art. 32 del presente Statuto.
TITOLO IV
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 14
Sono organi dell’Associazione: – l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei conti;
- il Collegio dei Probiviri.
Articolo 15
Tutte le cariche sociali sono a titolo gratuito e devono essere conferite a soci maggiorenni, iscritti all’Associazione da almeno due anni compiuti.
CAPO I
ASSEMBLEA
Articolo 16
L’Assemblea dei soci è l’organo sovrano dell’Associazione; essa rappresenta tutti i soci e le sue deliberazioni vincolano anche gli assenti o i dissenzienti.
L’Assemblea:
- elegge il Presidente, il Tesoriere, i Consiglieri, i Revisori dei conti, il Collegio dei Probiviri e i Delegati all’Assemblea Generale del C.A.I. tra i soci maggiorenni ordinari e famigliari dell’Associazione, escluso il voto per corrispondenza;
- determina la quota associativa e quella d’ammissione per la parte eccedente la misura minima fissata dall’Assemblea dei Delegati;
- approva annualmente il programma dell’Associazione, i bilanci preventivo e consuntivo e la relazione del Presidente;
- delibera sull’alienazione o sulla costituzione di vincoli reali sugli immobili di proprietà dell’Associazione;
- delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto dell’Associazione in unica lettura.
- delibera lo scioglimento dell’Associazione, stabilendone le modalità e nominando uno o più liquidatori;
- delibera su ogni altra questione che le venga sottoposta dal Consiglio Direttivo o mediante mozione sottoscritta da almeno venticinque soci aventi diritto al voto e contenuta nell’ordine del giorno.
Le procedure per l’elezione delle cariche sociali sono affidate ad un Comitato Elettorale di cinque componenti nominati dal Consiglio Direttivo.
Articolo 17
L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno e deve svolgersi entro il 31 marzo per l’approvazione dei bilanci e per la eventuale nomina delle cariche sociali; può inoltre essere convocata quando il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno.
L’Assemblea deve essere convocata senza indugio quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto. La convocazione avviene mediante avviso che. almeno dieci giorni prima della data dell’assemblea, deve essere esposto nella sede sociale e spedito a ciascun socio avente diritto al voto, oppure tramite il Notiziario Sezionale spedito almeno dieci giorni prima della data dell’Assemblea.
Nell’avviso devono essere indicati: l’Ordine del Giorno, il luogo, la data e l’ora della convocazione. In Assemblea non sono posti in discussione argomenti che non figurano nell’ordine del giorno.
Articolo 18
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea ed hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale relativa all’anno in cui si tiene l’assemblea.
Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno la metà degli aventi diritto al voto: tuttavia in seconda convocazione, che dovrà tenersi almeno ventiquattrore dopo la prima, l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.
Articolo 19
L’Assemblea nomina un Presidente, un Segretario e, se necessario, tre Scrutatori. Spetta alla Commissione di Verifica Poteri, nominata dal Consiglio Direttivo, accertare il diritto di partecipazione all’assemblea, escluso il voto per delega ed il voto per posta
Articolo 20
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti mediante votazioni per alzata di mano o appello nominale o a scrutinio segreto secondo la modalità decisa dalla maggioranza dei soci presenti ed aventi diritto al voto. Le elezioni alle cariche sociali si fanno a scheda segreta. A parità di voti è eletto il socio con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali sugli immobili devono essere approvate con la maggioranza di due terzi dei soci presenti ed aventi diritto di voto.
La deliberazione di scioglimento dell’associazione deve essere approvata con la maggioranza di tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
Tutte le deliberazioni dell’assemblea sono rese pubbliche mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 21
Le deliberazioni concernenti l’alienazione o la costituzione di vincoli reali su rifugi o altre opere alpine e le modifiche dello Statuto, non acquistano efficacia se non dopo l’approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I.
CAPO II
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 22
Il Consiglio Direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione e si compone di quindici membri e cioè: il Presidente, il Tesoriere e tredici Consiglieri (di cui il Reggente della Sotto sezione è membro di diritto.)
I membri del Consiglio, eccetto il Reggente della Sottosezione, sono eletti dall’Assemblea tra i soci dell’Associazione.
Nella sua prima riunione il Consiglio Direttivo nominerà tra i suoi componenti: due Vice-Presidenti, il Segretario, che può essere scelto anche fra i soci non facenti parte del Consiglio Direttivo, egli, in tal caso, non ha diritto al voto.
Articolo 23
Gli eletti durano in carica per due anni e sono rieleggibili per un secondo biennio, dopodiché non saranno rieleggibili se non dopo un anno dalla cessazione della carica stessa.
Il Consiglio Direttivo dichiara decaduti dalla carica i componenti che, senza giustificato motivo, non siano intervenuti a tre riunioni consecutive.
Al Consigliere venuto a mancare per qualsiasi motivo, subentra il primo dei non eletti. Il periodo di anzianità del Consigliere sostituito vale come anzianità maturata dal Consigliere subentrante nel suo primo biennio.
Qualora il Consiglio Direttivo venga a ridursi alla metà dei suoi componenti, si deve convocare l’Assemblea dei Soci per l’elezione dei mancanti. I nuovi eletti assumono l’ anzianità dei sostituiti.
In caso di dimissioni dell’intero Consiglio Direttivo, il Collegio dei Revisori dei Conti, entro quindici giorni convoca l’Assemblea dei Soci da tenersi nei successivi trenta giorni dalla convocazione, per la elezione del nuovo Consiglio Direttivo
Articolo 24
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, o a richiesta di un terzo dei Consiglieri, almeno una volta ogni due mesi mediante avviso contenente l’ordine del giorno, il luogo, la data, l’ora della convocazione ed inviato almeno cinque giorni prima della riunione salvo casi d’urgenza.
Le riunioni del Consiglio Direttivo per essere valide, devono essere presiedute dal Presidente o in caso di sua mancanza od impedimento, da un Vice Presidente e le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti, con la presenza di almeno otto dei componenti del Consiglio che hanno diritto al voto. A parità di voti prevale quello che presiede.
Il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario che lo sottoscrive unitamente a chi ha presieduto la riunione. Copia dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo sono a disposizione dei Soci previa domanda in Segreteria.
Articolo 25
Il Presidente può invitare ad intervenire alle riunioni del Consiglio Direttivo i Delegati all’Assemblea Generale del C.A.I., i soci che fanno parte di Commissioni Centrali o periferiche del C.A.I. e con parere consultivo i Presidenti delle Commissioni, i Direttori delle Scuole, i Responsabili dei Gruppi e, previo consenso del Consiglio Direttivo, anche persone estranee, qualora lo ritenga utile e necessario.
Gli ex Presidenti dell’Associazione hanno diritto ad intervenire con parere consultivo alle riunioni del Consiglio Direttivo.
Articolo 26
Al Consiglio Direttivo spetta la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, salve le limitazioni contenute nel presente Statuto o nello Statuto e nel Regolamento Generale del C.A.I .. In particolare esso:
- amministra il patrimonio dell’Associazione,
- propone il programma annuale di attività dell’Associazione e predispone quanto necessario per attuarlo;
- convoca l’Assemblea dei Soci;
- redige annualmente il bilancio preventivo e consuntivo e approva la relazione del Presidente da sottoporre all’Assemblea;
- delibera i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci;
- delibera sulle domande d’iscrizione di nuovi soci;
- propone incaricati alle commissioni per lo svolgimento di determinate attività sociali;
- delibera la costituzione o lo scioglimento di Sotto sezioni, Scuole, Commissioni e Gruppi e ne coordina l’attività;
- cura l’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. e del
presente Statuto; - emana eventuali regolamenti particolari;
- proclama i soci venticinquennali e cinquantennali;
- coordina il presente Statuto con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. di cui all’art. 44 comma secondo del presente Statuto.
CAPO III
PRESIDENTE
Articolo 27
Il candidato alla carica di Presidente dell’Associazione al momento della elezione deve aver maturato esperienza almeno triennale negli organi centrali o negli organi delle strutture periferiche o deve aver anzianità di iscrizione alla Associazione non inferiore a tre anni sociali completi.
Dura in carica per tre anni ed è rieleggibile per un altro triennio dopodiché non sarà rieleggibile se non dopo un anno dalla cessazione della carica stessa.
Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Associazione e la firma sociale. Convoca e presiede le riunioni del Consiglio direttivo, firma con il Tesoriere i bilanci e i mandati di pagamento.
In caso di impedimento, le sue funzioni sono svolte dai Vice Presidenti, ovvero in assenza di entrambi i Vice Presidenti, dal Consigliere con maggiore anzianità di iscrizione al C.A.I.
In caso di impedimento definitivo il Vice Presidente, facente funzioni di Presidente, é tenuto a convocare l’Assemblea dei Soci, da indirsi entro sei mesi dall’ufficializzazione dell’impedimento, per la elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente, in caso di urgenza, può adottare i provvedimenti che sarebbero di competenza del Consiglio Direttivo; tali provvedimenti devono ottenere la ratifica del Consiglio stesso nella sua prima riunione successiva.
Il Presidente dirige l’Assemblea dei Soci sino alla nomina del Presidente dell’Assemblea stessa.
CAPO IV
TESORIERE E SEGRETARIO
Articolo 28
Il Tesoriere ha la responsabilità della custodia dei fondi dell’Associazione; tiene la contabilità conservandone ordinatamente la documentazione; firma i mandati di pagamento unitamente al Presidente.
Dura in carica per un anno ed è sempre rieleggibile.
Articolo 29
Il Segretario redige i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, da attuazione alle deliberazioni di questo organo e sovraintende ai servizi amministrativi dell’ Associazione.
CAPO V
COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
Articolo 30
Il Collegio dei Revisori dei Conti è l’organo di controllo della contabilità sociale. Esso si compone di tre membri eletti dall’Assemblea per un triennio. I Revisori dei Conti sono sempre rie1eggibili e nominano fra i loro componenti un Presidente.
Articolo 31
Il Collegio dei Revisori dei Conti si riunisce almeno una volta ogni tre mesi. Alle sue riunioni si applicano le norme procedurali stabilite per il Consiglio Direttivo.
I Revisori dei Conti hanno diritto di assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo e possono far inserire a verbale le proprie osservazioni; hanno diritto di chiedere al Consiglio Direttivo notizie sulla contabilità sociale e possono procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente ad atti di ispezione e di controllo.
CAPO VI
COLLEGIO DEI PROBIVIRI
Articolo 32
Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri eletti dall’ Assemblea per un triennio. I Probiviri sono sempre rieleggibili e nominano fra i loro componenti un Presidente.
Il Collegio non è organo giudicante ma svolge funzioni di conciliazione all’interno dell’Associazione; qualora investito di tale funzione, i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni 60 da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta di intervento.
Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione il Collegio trasmette d’ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti quale organo giudicante di primo grado.
CAPO VII
DELEGATI ALL’ ASSEMBLEA GENERALE
Articolo 33
I delegati all’Assemblea Generale unitamente al Presidente, rappresentano la Sezione all’Assemblea dei Delegati del C.A.I. e del Gruppo Regionale. Essi vengono eletti ogni anno, nel numero stabilito dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C. A. I. e sono sempre rieleggibili
La carica è compatibile con altre cariche sociali.
CAPO VIII
CARICHE SOCIALI E INCARICHI
Articolo 34
Il regime delle cariche sociali e l’affidamento di incarichi ai soci è quel lo stabilito dal Titolo VIII commi l e 2 dello Statuto del C.A.I. e dal Titolo VIII. Capo II del regolamento Generale ove applicabili agli Statuti Sezionali.
Il voto per la designazione e per l’elezione alle cariche sociali è libero, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere il proprio voto a favore di qualsiasi socio eleggibile, anche se non indicato ufficialmente come candidato alla carica, ed è segreto, in quanto l’elettore ha il diritto di esprimere la propria volontà esclusivamente su scheda segreta. È escluso pertanto dal procedimento di designazione o di elezione ogni altro tipo di votazione, inclusa quella per acclamazione.
Le cariche negli organi della struttura centrale e delle strutture periferiche sono elettive e a titolo gratuito. La gratuità delle cariche esclude esplicitamente l’attribuzione e l’erogazione al socio, al coniuge o convivente, ai parenti entro il secondo grado, di qualsiasi tipo di compenso, comunque configurato a partire dal momento della sua designazione ad una carica sociale, durante lo svolgimento del relativo mandato, nonché per almeno tre anni dopo la conclusione dello stesso. Lo stesso principio vale nel caso di attribuzione di un incarico.
Gli eletti durano in carica due anni. Essi sono rieleggibili una prima volta per altri due anni e lo possono essere ancora dopo almeno un anno di interruzione. Fanno eccezione il Presidente, il Tesoriere, i Revisori dei Conti e i Probiviri che sono eletti e rieleggibili come rispettivamente previsto negli artt. 27, 11° comma, 28, 30 e 32, 1 ° comma.
TITOLO V
COMMISSIONI E GRUPPI
Articolo 35
Il Consiglio Direttivo può costituire commissioni formate da Consiglieri e/o soci aventi competenza in specifici rami dell’attività associativa, determinandone il numero dei componenti, le funzioni, i poteri, e predisponendone il regolamento.
Articolo 36
Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione può costituire gruppi, aventi particolari autonomie dal punto di vista tecnico-organizzativo e, ove occorra, amministrativo e ne determina le norme di funzionamento in armonia con il presente Statuto.
È vietata la costituzione di gruppi di non soci.
TITOLO VI
SOTTO SEZIONI
Articolo 37
Il Consiglio Direttivo può, a norma e con le procedure previste dallo Statuto e dal Regolamento Generale del C.A.I., costituire una o più Sottosezioni.
La deliberazione di costituzione deve essere sottoposta all’approvazione dell’Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Le Sottosezioni non sono dotate di soggettività distinta da quella della Sezione di appartenenza, non dispongono di autonomia patrimoniale, ma solo gestionale e non trattengono rapporti diretti con l’Organizzazione Centrale. Esse hanno un proprio regolamento, che non deve essere in contrasto con lo statuto dell’Associazione e che è soggetto ad approvazione, anche nelle sue modifiche, da parte del Consiglio Direttivo.
I soci delle Sottosezioni sono a tutti gli effetti soci attivi dell’Associazione.
La Sotto sezione è diretta ed amministrata da un Consiglio Direttivo presieduto da un Reggente, nominato dall’Assemblea dei soci della Sottosezione. I nomi dei Componenti del Consiglio Sottosezionale verranno comunicati al Consiglio Direttivo dell’Associazione entro venti giorni dalla nomina.
Le Sottosezioni verseranno all’Associazione, per ciascun socio, una aliquota della quota associativa annuale commisurata al costo che l’Associazione sostiene per la gestione dei servizi comuni calcolata sulle spese effettive di Segreteria.
La Sotto sezione, al termine di ogni anno, trasmette al Consiglio Direttivo dell’Associazione la relazione del Reggente, il verbale dell’Assemblea ed il proprio rendiconto contabile, redatti in conformità di uno schema predisposto per il consolidamento nell’unico bilancio sezionale.
Le Sottosezioni possono essere sciolte in conformità all’art. VI.III.3 del Regolamento Generale. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Regionale o Interregionale dei Revisori dei Conti competente per territorio.
Le attività patrimoniali nette, risultanti dalla liquidazione, restano immediatamente acquisite al patrimonio dell’Associazione.
TITOLO VII
AMMINISTRAZIONE
Articolo 38
Gli esercizi sociali si chiudono il 31 Dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio che, unitamente alle relazioni del Presidente e del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere presentato all’Assemblea dei Soci per l’approvazione.
Articolo 39
Il bilancio deve esporre con chiarezza e veridicità la situazione patrimoniale ed economica dell’Associazione. Dal bilancio devono comunque espressamente risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti. Il bilancio è reso pubblico mediante l’affissione all’albo sezionale per almeno quindici giorni.
Articolo 40
I fondi liquidi dell’Associazione che non siano necessari per esigenze di cassa, devono essere depositati in un conto bancario o postale intestato all’Associazione stessa.
I mandati di pagamento e gli assegni devono essere emessi con due firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
Articolo 41
I soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale. Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere reimpiegati per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. È vietata la distribuzione fra soci, anche in modo indiretto, di utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale.
In caso di scioglimento dell’Associazione si applica l’art. VI.I.9 del Regolamento Generale. La liquidazione deve farsi sotto il controllo del Collegio Nazionale dei Revisori dei Conti del Club Alpino Italiano.
Le attività patrimoni ali nette, risultanti dalla liquidazione, sono assunte in consegna e amministrate per non più di tre anni dal CDR (Consiglio Direttivo Regionale) e dopo tale periodo restano acquisite al patrimonio del GR (Gruppo Regionale) interessato.
TITOLO VIII
CONTROVERSIE
Articolo 42
Le controversie fra soci o fra soci e organi dell’associazione, relative alla vita dell’Associazione stessa non possono essere deferite all’autorità giudiziaria né al parere o all’arbitrato di persone o enti estranei al sodalizio, se prima non venga adito, in sede conciliativa, il Collegio del Probiviri dell’Associazione previsto dall’art. 32 del presente Statuto.
Dal momento in cui il Collegio dei Probiviri della Sezione è investito della funzione conciliativa i termini procedurali previsti dal regolamento disciplinare rimangono sospesi fino a che il Collegio stesso non abbia comunicato alle parti il fallimento del tentativo di conciliazione o fino a che siano decorsi giorni 60 da quello in cui al Collegio sia pervenuta la richiesta d’intervento.
Nel caso di fallimento del tentativo di conciliazione il Collegio trasmette d’ufficio gli atti relativi al Collegio Regionale o Interregionale dei Probiviri, competente per territorio, per i provvedimenti conseguenti quale organo giudicante di primo grado.
Articolo 43
Contro le deliberazioni degli organi dell’Associazione che si ritengono assunte in violazione del presente Statuto e dello Statuto e del Regolamento Generale del C.A.I. è ammessa segnalazione dinanzi al Consiglio Direttivo Regionale.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 44
Per quanto non previsto nel presente Statuto si applicano lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.
Il presente Statuto verrà coordinato con eventuali modifiche dello Statuto e del Regolamento Generale del C. A. I. È adottato dal Consiglio Direttivo con delibera da portare ad approvazione dell’Assemblea dei Soci nella prima seduta utile.
Il presente Statuto entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Centrale del C.A.I.
Firmato:
MARIO RICCOMAGNO
ANDREA FUSARO NOTAIO