Regolamento della sottosezione di Sestri Ponente
TITOLO I
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COSTITUZIONE – SEDE – SCOPO SOCIALE
Articolo 1
In seno alla associazione denominata CLUB ALPINO ITALIANO, Sezione UNIONE LIGURE ESCURSIONISTI e sigla C.A.I. – U.L.E. GENOVA e quale parte integrante della stessa è stata costituita nell’anno 1946 la Sottosezione di Genova – Sestri Ponente.
Articolo 2
La Sottosezione dispone di una propria sede autonoma.
Articolo 3
Per promuovere, anche autonomamente, gli scopi istituzionali del CAI provvede alle seguenti iniziative anche in collaborazione con altri gruppi e/o associazioni:
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organizza attività alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, cicloescursionistiche, di alpinismo giovanile, turistiche, ecologiche, naturalistiche, scientifiche, artistiche e culturali, nonché manifestazioni ed iniziative di vario genere che abbiano attinenza con la montagna e l’ambiente naturale;
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provvede, attraverso il volontariato dei soci e le risorse strumentali di cui dispone, alla manutenzione di sentieri e bivacchi del territorio di competenza;
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cura l’aggiornamento del sito web istituzionale implementandone i contenuti con notizie, articoli, immagini e con il notiziario “CAI NOTIZIE”, contenente notizie, immagini ed il programma delle attività;
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mantiene, gestisce ed aggiorna una biblioteca sottosezionale per incentivare ed incontrare gli interessi e le esigenze dei soci in merito a molteplici profili inerenti la montagna (libri di narrativa e fotografia, riviste e guide naturalistiche, turistiche, culturali e specifiche di montagna, ampia cartografia disponibile);
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costituisce e rinnova una dotazione di materiale tecnico, che sarà a disposizione dei soci partecipanti alle attività sociali o anche, in alternativa, secondo le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo.
TITOLO II
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I SOCI
Articolo 4
I soci della Sottosezione sono soci del Club Alpino Italiano della Sezione U.L.E. e si dividono nelle categorie previste dallo Statuto e dalle circolari del CAI.
Articolo 5
I soci della Sottosezione sono tenuti a versare in segreteria la quota annuale, nell’importo che verrà approvato e stabilito per le diverse categorie riconosciute dall’Assemblea Generale dei Soci su proposta del Consiglio Direttivo della Sottosezione.
TITOLO III
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ORGANI DELLA SOTTOSEZIONE
Articolo 6
Gli organi della Sottosezione sono:
– l’Assemblea Generale dei Soci;
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il Consiglio Direttivo;
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il Reggente;
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i Revisori dei Conti.
Articolo 7
L’Assemblea Generale dei Soci può essere ordinaria o straordinaria.
L’Assemblea ordinaria è convocata dal Reggente ogni anno per l’esame e l’approvazione del rendiconto di gestione annuale e del bilancio preventivo e per la relazione del Reggente, eventualmente integrata da quelle di consiglieri e soci titolari di incarichi, sulle attività svolte e su quelle programmate.
L’Assemblea straordinaria può essere convocata in qualsiasi momento su iniziativa del Reggente o per gravi motivi, su richiesta di almeno quattro Consiglieri o di un decimo degli iscritti.
Per la validità dell’Assemblea, comunque convocata, è necessaria in prima convocazione la presenza di un numero di soci pari ai due terzi degli iscritti; in seconda convocazione, da tenersi almeno dopo ventiquattro ore dalla prima, l’Assemblea è valida con l’intervento di qualsiasi numero di soci. In apertura di Assemblea si deve provvedere alla nomina di un Presidente e di un Segretario.
L’Assemblea Generale, ogni due anni, elegge il Consiglio Direttivo mediante votazione a scrutinio segreto. Il Consiglio in carica può redigere, dandone ampia comunicazione, un elenco di soci che abbiano accettato di candidarsi, ma possono essere votati ed eletti tutti i soci che abbiano raggiunto, al momento dell’elezione, la maggiore età con almeno un anno di anzianità di iscrizione.
Le operazioni di votazione, aperte a tutti i soci in regola con l’iscrizione, si svolgono, a partire dalla settimana precedente l’Assemblea, negli orari di apertura della sede, su apposita scheda predisposta dalla Segreteria da deporre in un’urna custodita dai consiglieri responsabili dell’apertura sede.
In avvio dei lavori, il Presidente dichiara chiuse le votazioni e nomina almeno due scrutatori tra i soci presenti non aventi cariche sociali; a conclusione dell’Assemblea comunica i risultati dello spoglio ed invita i componenti del Consiglio Direttivo in carica e quelli del Consiglio neo eletto a fissare una data per una riunione congiunta nella quale avverrà il passaggio delle consegne e la definizione delle nuove cariche sociali.
Articolo 8
Il Consiglio Direttivo dura in carica un biennio ed è composto da dieci consiglieri eleggibili per non più di due volte consecutive; resta inteso che, trascorso un biennio di decadenza dalla carica, il socio torna ad essere eleggibile.
Il Consiglio Direttivo, all’atto del suo insediamento, nominerà il Reggente, il Segretario ed il Cassiere, che formeranno il Consiglio di Reggenza per eventuali decisioni urgenti, nonché il Vice-Reggente che sostituisce il Reggente ogniqualvolta lo stesso sia impossibilitato a presiedere le riunioni del Consiglio, a partecipare a riunioni esterne o al Consiglio di Reggenza.
In caso di rifiuto o dimissioni di un Consigliere, lo stesso verrà surrogato dal primo dei candidati non eletti che assume l’anzianità di carica del sostituito.
Dovrà essere data comunicazione della composizione del rinnovato Consiglio Direttivo della Sottosezione alla Sezione entro venti giorni dalle elezioni stesse.
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo viene convocato almeno una volta al mese e per la sua validità devono essere presenti almeno la metà dei consiglieri; il verbale delle riunioni è redatto dal Segretario, che lo sottoscrive unitamente al Reggente, su apposito registro, sia cartaceo che informatico, che potrà essere consultato in sede dai soci che ne facciano espressa richiesta al Consiglio.
Articolo 10
Il Consiglio Direttivo provvede all’amministrazione ordinaria e straordinaria della Sottosezione, redige ed invia alla Sezione il bilancio preventivo e consuntivo nonché il rendiconto della gestione, cura l’esecuzione delle delibere assembleari, attende all’osservanza dello Statuto e del Regolamento Generale del CAI, nonché dello statuto sezionale e del regolamento sottosezionale; delibera in merito agli atti ed ai lavori consentiti dal bilancio nell’ambito della Sottosezione; svolge e coordina ogni attività della Sottosezione, avendo facoltà di costituire specifiche commissioni, nominandone i componenti sia fra i consiglieri che fra i soci e, se necessario, un coordinatore. Può inoltre decidere, in qualsiasi momento del suo mandato, di conferire incarichi permanenti o temporanei a consiglieri e/o soci affinché si occupino di attività ritenute necessarie per il buon funzionamento della Sottosezione (biblioteca, comunicazione, notiziario, organizzazione eventi, ecc.).
In particolare il Consiglio Direttivo nomina il Bibliotecario che dovrà gestire, coordinare ed aggiornare la biblioteca sottosezionale, salvo richiedere il nulla osta al Consiglio stesso per acquisti ed ordini di libri, riviste o cartine, ed il Coordinatore della Commissione gite e attività, che convoca tale Commissione per la redazione del programma e nomina gli organizzatori di ciascuna attività.
I soci inseriti nelle commissioni o ai quali sia stato conferito un incarico, come previsto ai paragrafi precedenti, possono essere invitati alle sedute del Consiglio per relazionare in merito alla propria attività.
Articolo 11
Il Reggente, eletto dal Consiglio Direttivo, rappresenta la Sottosezione, ne firma gli atti e conformemente allo Statuto del CAI ULE di Genova è di diritto Consigliere della Sezione, firma congiuntamente al Cassiere i mandati di pagamento e di incasso, provvede all’esecuzione delle delibere assembleari, convoca e presiede il Consiglio Direttivo; nelle votazioni del medesimo, a parità di voti, quello del Reggente ha doppia valenza.
Articolo 12
Il Reggente può, anche su proposta di singoli consiglieri, invitare alle riunioni del Consiglio soci che, pur non avendo incarichi, siano latori di idee e proposte da sottoporre al Consiglio stesso o non soci che a diverso titolo, in qualità di esperti o responsabili di altre associazioni, possano proficuamente intervenire su argomenti di interesse della Sottosezione.
Articolo 13
I Revisori dei Conti sono eletti in numero di due dall’Assemblea Generale dei Soci nell’ambito delle elezioni del Consiglio Direttivo, durano in carica un biennio e sono rieleggibili. I Revisori dei Conti sono incaricati di esaminare e sottoscrivere il bilancio consuntivo posto a loro disposizione dal Consiglio Direttivo almeno trenta giorni prima della data fissata per la convocazione annuale dell’Assemblea dei Soci alla quale devono riferire in merito. Hanno comunque, in qualsiasi periodo della gestione annuale, facoltà di esaminare la contabilità della Sottosezione e riferire al Consiglio Direttivo o, in caso di urgenza, al Reggente.
L’anno sociale decorre dal 1° Gennaio al 31 Dicembre.
TITOLO IV
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DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
Articolo 14
Per quanto non previsto nel presente Regolamento si applicano lo Statuto della Sezione del CAI ULE di Genova conformemente al quale è stato redatto e che si allega in calce, quindi lo Statuto e il Regolamento Generale del C.A.I.
Il presente Regolamento entrerà in vigore dopo la sua approvazione da parte del Consiglio Direttivo della Sezione del CAI ULE di Genova.
Testo approvato dal Consiglio Direttivo ULE nella riunione del 17 settembre 2019