Regolamento Attività sociali
Art. 1 – PREMESSA
L’art. 3 del Regolamento sottosezionale prevede la promozione degli scopi istituzionali del CAI attraverso l’organizzazione, anche in collaborazione con altre Sezioni, Sottosezioni o Associazioni, di gite alpinistiche, escursionistiche, scialpinistiche, speleologiche, cicloescursionistiche, turistiche, ecologiche, naturalistiche, scientifiche, artistiche e culturali, nonché manifestazioni, attività ed iniziative di vario genere che abbiano attinenza con la montagna e l’ambiente naturale.
Di tutte le attività di cui al paragrafo precedente viene data informazione attraverso un programma inviato ai soci per via telematica, pubblicato sul sito web della Sottosezione e disponibile in sede per la consultazione.
Attività non inserite nel programma possono essere organizzate e comunicate ai soci previa deliberazione del Consiglio o autorizzazione del Reggente.
Per ogni attività sono previsti uno o più organizzatori.
Art. 2 – L’ORGANIZZATORE
Il ruolo di organizzatore viene affidato, per ciascuna delle attività in programma, dal Coordinatore della Commissione gite e attività a qualsiasi socia o socio purché maggiorenni e ritenuti idonei.
La socia o il socio che assumono il ruolo di organizzatore, indipendentemente dal fatto che possano aver partecipato o meno ad un corso CAI conseguendo un titolo, svolgono tale incarico in regime di puro volontariato ed hanno l’incombenza di informarsi ed informare i partecipanti circa le caratteristiche e difficoltà dell’attività proposta, l’attrezzatura necessaria, i particolari logistici ed i tempi previsti.
L’organizzatore ha facoltà di stabilire un numero massimo di partecipanti, di decidere modifiche di itinerario, anche in corso di svolgimento dell’attività, qualora esse siano giustificate da motivi di sicurezza e di non ammettere il partecipante che non abbia sufficiente esperienza e capacità tecnica, che non sia fornito di idonea attrezzatura o che manifesti evidenti segni di inidoneità fisica.
Qualora le previsioni meteo o le mutate condizioni dell’itinerario previsto ne sconsigliassero la percorrenza, l’organizzatore ha facoltà di annullare l’attività, ovvero proporre una meta alternativa informandone tempestivamente il Reggente mediante documento avente data certa (e-mail, sms, fax, chat).
Art. 3 – I PARTECIPANTI
Chi intende partecipare ad un’attività sociale deve preventivamente informarsi sulle difficoltà previste, impegnarsi a rispettare il presente regolamento, essere socio CAI o, in via transitoria, aver stipulato un’assicurazione ad hoc; deve inoltre prendere accordi con l’organizzatore e gli altri partecipanti (di norma il venerdì sera in sede, quando non sia richiesta un’iscrizione anticipata per prenotazione pullman, rifugio o altro) sulle modalità di raggiungimento del luogo in cui si svolge l’attività.
Qualora non vi sia un pregresso rapporto di conoscenza approfondita fra organizzatore e partecipante, quest’ultimo è tenuto a fornire rassicurazioni sulle sue esperienze precedenti e sulla propria idoneità fisica all’attività cui intende partecipare.
Art. 4 – RESPONSABILITÀ
Come sopra enunciato, l’organizzatore è innanzitutto colui che propone un’attività descrivendone le caratteristiche, le difficoltà e gli aspetti logistici; i partecipanti ne seguono le indicazioni, non si allontanano dal gruppo, si dotano di adeguata attrezzatura e partecipano, assumendosene la responsabilità, esclusivamente ad attività per le quali siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità fisica e capacità tecnica.
Organizzatori e partecipanti devono essere sempre consapevoli del fatto che, nonostante nelle attività sociali si adottino sempre tutte le necessarie misure precauzionali perché si operi con ragionevole sicurezza, i rischi non sono mai del tutto azzerabili.
Tanto l’organizzatore quanto i partecipanti si sforzano di condurre l’attività in un clima di solidarietà ed aiuto reciproco, mettendo ciascuno a disposizione degli altri la propria esperienza ed il proprio supporto, soprattutto quando vi siano partecipanti di nuova associazione e con limitata esperienza, mantenendo sempre il gruppo unito.
Art. 5 – SPOSTAMENTI E SPESE
Qualora il luogo in cui si svolge l’attività sia raggiunto con mezzi propri, organizzatori e partecipanti possono preventivamente accordarsi circa la formazione degli equipaggi di ciascuna auto e la suddivisione delle spese, tuttavia tale fase assume la fattispecie di un accordo tra privati che non coinvolge la Sottosezione e gli organizzatori stessi, in quanto l’attività s’intende iniziata nel momento in cui si lasciano le vetture e terminata nel momento in cui si riprendono.
Nel caso in cui vengano utilizzati mezzi pubblici di trasporto, ciascun partecipante provvede autonomamente a dotarsi dei necessari titoli di viaggio e, per quanto concerne inizio e fine attività, valgono le considerazioni di cui al paragrafo precedente.
Qualora siano previsti costi di partecipazione (noleggio pullman, contributi a guide locali, pernottamenti e/o pasti in rifugio o diversa struttura ricettiva), i partecipanti sono tenuti a versare all’organizzatore caparra e saldo nei modi e tempi comunicati dall’organizzatore stesso.
Art. 6 – MINORI
I minori possono partecipare alle gite solo se accompagnati da chi ne ha la responsabilità genitoriale, ovvero da persona responsabile da questi autorizzata.
Testo approvato dal Consiglio Direttivo ULE nella riunione del 17 settembre 2019